Nuovo logo Tony Locorriere

LA TASSAZIONE DEL CROWDFUNDING!

7 Gennaio 2023
TonyLoco

Questo articolo illustra questa dibattutissima materia anche se, come ripeto spesso, un articolo è una prima tinteggiata e non potrebbe mai pareggiare la consulenza fiscale di un professionista accreditato!

Dalla parte dell'Ag. delle Entrate

Un primo ed indissolubile dato nasce dall'Agenzia che , con la Risposta n. 168/E del 2020, si è espressa specificatamente sulle Società che gestiscono piattaforme online di peer-to-peer lending che operano in qualità agente di un istituto di pagamento, ma che non rivestono la qualifica di intermediario finanziario iscritto all’albo ai sensi dell’articolo 106 del TUB e neanche quella di istituto di pagamento ai sensi dell’articolo 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d’Italia.
Orbene, non rientrando tale tipologia di piattaforma nell’ambito di applicazione nella nuova lett. d-bis) art. 44 TUIR, l’amministrazione finanziaria ha chiarificato che tali Società non possono operare come sostituti d’imposta né applicare la ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% sugli interessi erogati attraverso la piattaforma stesse

Quindi?

Prima di intraprendere un investimento in Crowdfunding Real estate , "PRESTANDO" capitali ad una Società di fiducia, tramite la sua piattaforma, dovrai comprendere se la stessa opera come o con "Agente di pagamento" riconosciuto da Banca d’Italia e se di "Diritto italiano" o estero.

In senso affermativo, i proventi derivanti da questo genere di attività di "prestito", saranno considerati “redditi da capitale” ed andranno a concorrere alla definizione del reddito del contribuente, tassato secondo gli scaglioni IRPEF per le persone fisiche o IRES per le aziende!

Per coloro i quali, "godono" di Irpef nei primi due scaglioni (attualmente al 43 e 35%), comprenderai che l'investimento potrebbe essere molto meno lucrativo, rispetto al normale 26% della commissione sul capital gain, specie per grandi profitti!

Come funziona la dichiarazione?

Consiglierei di registrare gli investimenti in tali asset, insieme a tutti gli altri, in un unico form (come il nostro per l'asset allocation) per non perderne traccia, da salvare rigorosamente in cluod sicuri, tipo "Google Drive"!

Dovresti dichiarare gli interessi percepiti nel corso dell’anno fiscale precedente, secondo il principio di cassa ed in base alla tipologia di contribuente.

-La Società destinataria dei fondi raccolti "in prestito" (Lending=prestito), tramite la piattaforma, si obbliga contrattualmente a fungere da sostituto d’imposta operando una ritenuta del 26% a titolo "d’acconto" nei confronti delle persone fisiche ed enti non commerciali residenti in Italia.

-L’utente investitore, la persona fisica, dovrà verificare la necessità di un conguaglio fiscale in sede di dichiarazione dei redditi in base al proprio scaglione, oppure demandare il tutto al proprio CAF o Consulente fiscale.

Praticamente, in caso di modello dichiarativo PF, la somma totale degli interessi percepiti, da uno o più investimenti, andrebbe riportata nel quadro RL2 sezione IA Rigo RL2 indicando come tipo reddito il codice 1 “interessi e altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti”. Indicare poi nella colonna reddito l’importo totale degli interessi incassati e nel rigo ritenute l’importo delle ritenute complessivamente subite.

Nel caso del Mod. 730, la somma totale degli interessi percepiti, da uno o più investimenti, va riportata nel rigo D2 indicando in colonna 1 (tipo reddito) il codice 1 “interessi e altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti”; in colonna 2 (redditi) l’importo complessivo degli interessi relativo alla tipologia indicata in colonna 1; in colonna 4 (ritenute) l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite.

-Se trattasi di impresa residente in Italia, non si applicherà alcuna tassazione alla fonte. perchè andranno a formare il reddito commerciale assoggettato ad Irpef o ad Ires nei modi ordinari.

-Per persone fisiche residenti all’estero verrà applicata dalla Società, la percentuale di ritenuta definitiva nella “Convenzione contro le doppie imposizioni“ stipulata tra lo Stato italiano e lo Stato estero di residenza dell'investitore.

Infine, fai attenzione a ...

Come detto in apertura, la Società potrebbe avvalersi di processori di pagamento italiani o spesso esteri, tipo Lemonway, Square, Podium, ecc.

Secondo la normativa vigente, la giacenza di somme in conti esteri, è sottoposta "all’obbligo del Monitoraggio Fiscale", come per le criptovalute, con conseguente compilazione del Quadro RW del Modello Unico, ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 167/1990 da allegare alla dichiarazione dei redditi, qualora rientrassi in alcuni casi determinati:

-Giacenza media del conto estero, nell’anno solare precedente, superiore a €5000 (giacenza media annua= somma delle giacenze giornaliere / 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il conto di pagamento risulta attivo);

-Qualora superi la soglia di €15.000, anche per un solo giorno, nel corso del periodo d’imposta, anche rispettando il punto precedente;

Ribadisco che questo articolo rappresenta una semplice infarinatura su quest'intricata matassa fiscale ma già recarsi dal proprio consulente con le idee chiare, potrebbe agevolare entrambi nell'adempimento degli obblighi.

Infine, la legge di bilancio varata nel natale 2022, ha apportato novità circa gli obblighi di monitoraggio, che certamente saranno fugati in prossimi articoli.

Mi piacerebbe sapere che ne pensi nei commenti!

Grazie, al prossimo articolo!

lending crowdfunding

Infine, pilastro della mia produzione è che "l'investimento con il miglior tasso di interesse in assoluto è: la conoscenza efficace"! Un buon inizio potrebbe essere quello di seguirmi sul mio profilo autore su Amazon, cliccando qui! Per aver la possibilità di scaricare GRATIS i primi capitoli di qualsiasi mio percorso tu scelga.

Aiuta anche i tuoi amici a svegliarsi dal torpore, il migliore gesto che potresti compiere è quello di CONDIVIDERE i miei contenuti, con i tasti Social in basso!

Ti attendo sulla pagina "Risorse" per scaricare il file con TUTTI i miei preziosi ALLEGATI GRATUITI che mi contraddistinguono dalla concorrenza! Provali e non te ne pentirai!

Ricevi gratuitamente i prossimi interessanti articoli, registrandoti sul form apposito o semplicemente commentando l'articolo per un chiarimento, un consiglio o anche un semplice ed apprezzato saluto!

Grazie per l’attenzione! By Tony Locorriere ...

Diritti riservati dall'autore

Lascia un commento