Caro lettore, la riforma della previdenza entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha istituito la possibilità di aderire ad un fondo pensione o di sottoscrivere una polizza pensionistica per integrare quella che un giorno saranno le briciole della nostra pensione ordinaria. È ormai sotto gli occhi di tutti il gran casino combinato successivamente dalla L.201/2011, detta “Legge Fornero sulle pensioni” inerente l’innalzamento dell’età contributiva dei lavori e lo slittamento della propria pensione! Noi privati, non possiamo rimanere inermi dinanzi a tali incompetenze e per tale ragione ci siamo avvicinati ai “Fondi Pensione”, conosciuti e stipulati da appena il 3% dei lavoratori, a causa del noto e scarso livello di cultura finanziaria personale riconosciuto all’italiano medio. Rifletti solo sul fatto che: pubblicizzeresti un prodotto che non ti fa guadagnare nulla? E se concedesse notevole valore al tuo cliente? Capisci ora il motivo del cambiamento? Bene, chi volesse avvicinarsi a questo completo ma sottovalutato strumento di Risparmio, accantonamento, Investimento e Guadagno, innanzitutto, consigliamo il download del Decreto Legislativo di referimento, il nr. 252 del 2005 che “Disciplina le forme pensionistiche complementari”.
Prima la legge e poi tutto il resto!
Esistono diverse categorie:
In base a come sono costituiti, si distinguono generalmente in collettivi o individuali. I collettivi riguardano un gruppo di lavoratori che appartengono alla stessa azienda, gruppo, comparto o settore produttivo, e l’adesione ai prodotti finanziari viene contrattata appunto per categoria, qualora già previsti. I fondi di categoria, sono ”chiusi” perché legati al contratto collettivo di lavoro e ogni settore ha il proprio. Un lavoratore dipendente, aderendovi, per poter canalizzare il contributo del datore di lavoro, deve ovviamente sottoscrivere quello del proprio settore.
Al contrario, le forme pensionistiche individuali possono essere attuate in due forme: adesione a un Fondo Pensione aperto, destinato a lavoratori dipendenti o autonomi, e piani individuali pensionistici che non sono fondi ma un tipo di assicurazione con finalità pensionistiche, questi ultimi sconsigliati perché preferiamo di gran lunga gli aperti e vediamone subito il perché!
I fondi pensione aperti (FPA) sono istituiti e gestiti da:
Nell’ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato finalizzato esclusivamente all’erogazione della previdenza complementare. I FPA hanno generalmente bassi costi di gestione e offrono invidiabili agevolazioni fiscali. Difatti, la normativa a riferimento prevede spese di “caricamento” massimo del 3%, hanno tassazione annua agevolata sui rendimenti in base alla scelta della linea d’investimento azionaria o obbligazionaria (20% azionaria e 12,5% su titoli di Stato in White list, contro il 26% dell’aliquota renziana), sono esenti da bollo, al ricorrere di specifiche situazioni puoi richiedere delle anticipazioni sul versato, la completa flessibilità dello strumento che prevede versamenti aggiuntivi con periodicità libera e il più grande appeal per lo strumento: la deducibilità! È proprio la deducibilità che dovrebbe indurti, da sola, a stipulare un fondo pensione perché qualora tu avessi un imponibile reddituale che non riesci a ridurre, le imposte sulla dichiarazione dei redditi ti verranno calcolate su di esso. Di contro, se riduci l’imponibile con gli strumenti deducibili e detraibili, l’impatto commissionale sarà di gran lunga ridotto, con notevole soddisfazione delle tue tasche (meglio a noi che a loro, no?). Con i fondi pensione aperti potrai dedurre la percentuale della tua IRPEF, per un massimo versato di 5.164,57€. Non conosco la tua aliquota, ma il calcolo di massima è abbastanza semplice. Ad esempio, per l’aliquota IRPEF al 38%, la deducibilità risulterà poco al di sotto dei 2000€. Non male davvero, non credi? Infine, con i FPA sarà possibile aprire delle posizioni integrative anche per i soggetti “fiscalmente a carico” come moglie e figli, beneficiando delle deducibilità su di essi fino alla maggiore età, nel caso di minori, sempre fino al tetto massimo cumulativo, predetto.
Innanzitutto, è importante ricordare che l’autorità amministrativa di controllo, adeguamento e vigilanza su queste forme pensionistiche, è la COVIP. Ha anche lo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione e nell’amministrazione dei fondi pensione e di concederti notevoli informazioni per aiutarti a scegliere il fondo migliore.
T’invitiamo a esplorarne il sito, per renderti conto del fatto che, per agevolare il pubblico e rendere semplice il confronto della miriade di costi di ogni FPA, la COVIP abbia intelligentemente pensato di pubblicare un Indicatore Sintetico di Costo (ISC) che esprime in modo semplice, immediato ed univoco il costo annuale in percentuale della posizione individuale maturata, sostenuta da un iscritto a una forma pensionistica, con contributo fisso di 2500€, ipotizzando un rendimento annuo del 4%. Per il calcolo vengono utilizzati i costi standard, senza tener conto delle agevolazioni specifiche.
Ad ogni buon conto, devi sapere che le spese potranno essere: dirette e indirette per l’adesione, commissione annua di gestione, costi per l’anticipazione-trasferimento-riscatto-switch o ricollocazione-cambio ripartizione futura, costi per l’erogazione della rendita e l’importante “Tasso tecnico”.
Il Tasso Tecnico è un fattore che influisce in modo apprezzabile sull'ammontare della pensione integrativa. La rendita cresce negli anni seguendo il rendimento del fondo gestito dalla compagnia che si occupa di versare la rendita. Se, ad esempio, questo rendimento è pari al 3,5% (al netto dei costi trattenuti) e il tasso tecnico è del 2,5%, la rendita si rivaluterà dalla differenza tra le due, cioè 1%. Va da se che se si desidera una discreta rivalutazione del fondo, si dovrebbe optare per un fondo con il minor tasso tecnico. Non fatevi abbagliare dai soli rendimenti annuali, perché sono aleatori se poi un alto tasso tecnico, li erode completamente.
Alcune curiosità da sapere
La pensione complementare si ottiene quando si maturano i requisiti di legge per la pensione pubblica, di vecchiaia o di anzianità, purché si siano cumulati almeno 5 anni di partecipazione nel fondo pensione. Possiamo tranquillamente affermare che, considerata l’alto tasso di deducibilità, molti pensionati continuano a versare nonostante la possibilità di riscatto.
Per chiedere un anticipo sui soldi accumulati sul fondo, proprio come si fa con il Tfr, è necessario essere iscritti al fondo da almeno 8 anni e la richiesta deve essere motivata dall’acquisto o ristrutturazione di una casa (anche per i figli), per spese sanitarie comprovabili. Invece, si potrà chiedere fino al 30% per qualunque altro motivo.
Nel caso in cui si cambia lavoro, si può decidere di riscattare il fondo, cioè chiedere la restituzione di tutti i soldi versati fino a quel momento, oppure volendo, si chiede il trasferimento della somma da un fondo all'altro. In entrambi i casi la restituzione o il trasferimento non sono immediati e possono passare anche diversi mesi.
Anche se prematuro, ci saranno alcune decisioni da prendere. Prima di tutto che tipo di rendita si desidera. Di massima, la restituzione dell'intera somma è prevista solo se si sono versati non più di 65.000€ in tutta la vita contributiva. Altrimenti il fondo pensione restituisce i soldi sotto forma di rendita, che si aggiunge e fortifica quella dell’Inps. Ma attenzione, perché se non è reversibile, in caso di decesso la pensione non sarà percepita dagli eredi. Se si opterà per la onerosa rendita reversibile, allora in caso di decesso continuerà a essere percepita dal beneficiario indicato.
Speriamo di esser stati utili a darti un quadro dell’offerta su questi misconosciuti strumenti! Ti rimandiamo al prossimo articolo e qualora volessi formularci una tua domanda, non esitare a farlo, nell’apposito spazio di seguito!
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